Abbruciamenti

Ultima modifica 12 novembre 2024

Nei periodi in cui la normativa lo consente è possibile l'abbruciamento di residui ligno cellulosici provenienti da interventi colturali, interventi fitosanitari, potatura e ripulitura, ai fini del loro reimpiego nel ciclo colturale di provenienza. Nell’attuare questo tipo di pratica agricola, occorre osservare precise prescrizioni e adottare tutte le cautele necessarie a evitare sia l'innesco di incendi sia di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa.
L'abbruciamento deve essere effettuato in piccoli cumuli non superiori a 3 metri steri per ettaro al giorno (lo stero è un'unità di misura di volume usata per il legno ed equivale a un metro cubo vuoto per pieno, vale a dire volume incluso i vuoti). Molto importante eseguire sempre l'abbruciamento in assenza di vento (quando la colonna di fumo sale verticalmente).
Buona pratica nell'eseguire questa procedura è limitare il più possibile il materiale da bruciare in piccoli cumuli e in spazi ripuliti e isolati da vegetazione nonchè da residui infiammabili, operare in presenza di un adeguato numero di persone e mai da soli, osservare la sorveglianza della zona fino al completo spegnimento dell'abbruciamento.

Periodo a rischio di incendio

Dal 1 luglio al 31 agosto è istituito il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio, in quanto il periodo è ad alto rischio di incendi boschivi.
Eventuali ulteriori periodi a rischio (o anticipazioni/ prolungamenti del periodo) possono essere stabiliti dalla Regione Toscana, in base all’indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi, anche per singolo comune e dandone comunicazione al comune interessato.

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